4 settembre 2010
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OLIO extravergine LA PUGLIESE
OLIO D.O.P. LA CHIANTATA

Un pò di storia..
Il marchio D.O.P.
D.O.P. Collina di Brindisi
LE NOSTRE OLIVE
LE QUALITA' DI OLIO
F.A.Q.

perchè il nostro olio...

L'ulivo SECOLARE
IL PROGETTO
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Il marchio D.O.P.

D.O.P. significa Denominazione di Origine Protetta
Un olio D.O.P. offre al consumatore

  • GARANZIA DI PROVENIENZA DA UNA AREA DEFINITA
  • GARANZIA DI RISPONDENZA A DETERMINATI REQUISITI DI QUALITA
  • GARANZIA DI RISPONDENZA A DETERMINATI PROCEDIMENTI PRODUTTIVI

L'olio extravergine della Coop LA PUGLIESE un olio DELLA COLLINA DI BRINDISI

La denominazione di Origine Protetta "Collina di Brindisi" è stata Riconosciuta con Regolamento CE 2132 del 1996

La Denominazione di Origine Protetta, conferisce garanzia di qualità al prodotto poiché prevede l'osservanza di regole ben precise.

Con il regolamento, la Comunità Europea dispone che le condizioni ambientali e di coltura devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e devono essere atte a conferire alle olive e all'olio derivato, le specifiche caratteristiche. L'areale di produzione della Denominazione di Origine Controllata dell'olio extravergine di oliva della "Collina di Brindisi", comprende i Comuni di  Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli.


 
 


            


Gazzetta ufficiale n. L 285 del 07/11/1996 PAG. 0009 - 0012
 

            Testo:

            REGOLAMENTO (CE) N. 2132/96 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1996 che stabilisce, per il
            1997, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva
            LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
            visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
            visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di
            un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
            1581/96 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
            considerando che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale
            dell'integrazione alla produzione versata ai produttori oleicoli può essere destinata al finanziamento di azioni intese
            al miglioramento della qualità della produzione oleicola di una regione; che, in applicazione dell'articolo 4 del
            regolamento (CE) n. 1535/95 del Consiglio (3), l'1,4 % dell'integrazione alla produzione assegnata ai produttori
            di olio d'oliva negli Stati membri produttori è stato devoluto al finanziamento di azioni da svolgere in detti paesi ai
            fini del miglioramento della qualità dell'olio d'oliva;
            considerando che è opportuno precisare le modalità d'esecuzione e di controllo di dette azioni; che è altresì
            opportuno definire i compiti che possono essere affidati alle organizzazioni di produttori;
            considerando che è opportuno confermare le azioni previste per il 1996 per lasciare un'ampia scelta secondo i
            bisogni e le possibilità di ogni Stato membro;
            considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
            per i grassi,
            HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

            Articolo 1
            1. Il presente regolamento precisa le azioni da svolgere nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 al fine di
            migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva.
            2. Le azioni riguardano:
            a) la lotta contro la mosca dell'oliva (Dacus olease) ed eventualmente altri organismi nocivi;
            b) il miglioramento delle modalità di trattamento degli oliveti, di raccolta, conservazione e trasformazione delle
            olive, nonché il magazzinaggio degli oli prodotti;
            c) l'assistenza tecnica agli olivicoltori e ai frantoi nel corso della campagna allo scopo di migliorare la qualità della
            produzione e della trasformazione delle olive sott'olio;
            d) l'istituzione o la gestione di locali di degustazione per valutare le caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva
            vergine;
            e) l'istituzione o la gestione, a livello regionale o provinciale, di laboratori di analisi delle caratteristiche
            fisiochimiche dell'olio d'oliva;
            f) la collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca sul miglioramento
            qualitativo dell'olio d'oliva.

           Articolo 2
            Le spese relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate, in particolare, con le risorse
            provenienti dalla trattenuta sull'aiuto alla produzione prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1535/95. Le
            risorse per il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto dell'importo trattenuto in ciascuno Stato
            membro interessato.

            Articolo 3
            In base agli importi disponibili, ogni Stato membro produttore stabilisce un programma relativo alla totalità o ad
            una parte delle azioni di cui all'articolo 1.

           Articolo 4
            Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il programma comprende:
            a) l'elenco delle zone di produzione di olio d'oliva in cui la lotta contro la mosca dell'olivo si deve considerare
            prioritaria, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio
            prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni;
            b) qualora ciò sia reso necessario da determinate situazioni regionali, l'elenco delle zone di produzione dell'olio
            d'oliva in cui si deve considerare prioritaria la lotta contro altri organismi nocivi, tenuto conto, in particolare, della
            prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione
            interessata dalle azioni;
            c) un progetto per la costituzione o di conservazione di un sistema di controllo, di allarme e di valutazione in
            ciascuna zona di produzione prioritaria; il sistema deve comprendere, in particolare:
            - i metodi di misurazione della produzione della mosca dell'olivo o di altri organismi nocivi,
            - un dispositivo per l'allarme e per la prescrizione del trattamento,
            - mezzi di formazione e di informazione dei produttori,
            - mezzi di valutazione del dispositivo d'allarme e degli effetti del trattamento;
            d) un progetto relativo ad un piano d'azione per l'esecuzione dei trattamenti necessari in ciascuna zona di
            produzione.

            Articolo 5
            Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il programma comprende:
            - un progetto di corsi di formazione dei produttori per il trattamento degli olivi, il periodo ottimale della raccolta
            delle olive, i metodi di raccolta e di trasformazione delle olive;
            - un progetto di formazione per i responsabili e il personale tecnico dei frantoi sui metodi di conservazione e di
            trasformazione delle olive, nonché sulla qualità e sul magazzinaggio degli oli prodotti.

            Articolo 6
            Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il programma comprende la descrizione dettagliata del
            contenuto del contratto di assistenza tecnica, la zona in cui si svolge l'azione, gli obiettivi perseguiti e i mezzi per
            realizzarli.

            Articolo 7
            Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), il programma specifica i requisiti previsti per l'istituzione e
            la gestione dei locali di degustazione, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato XII del regolamento
            (CEE) n. 2568/91 della Commissione (1).

            Articolo 8
            Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), il programma comprende la descrizione delle
            determinazioni analitiche che si prevede di compiere e delle apparecchiature da acquistare.

            Articolo 9
            Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), il programma comprende la descrizione dettagliata della
            ricerca scientifica, dei suoi obiettivi e dei metodi nonché l'indicazione degli organismi specializzati nella ricerca.

            Articolo 10
            1. Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione il programma delle azioni entro il 16 dicembre
            1996.
            Il programma comprende, in particolare:
            a) la descrizione particolareggiata delle azioni previste, la loro durata e il loro costo;
            b) l'elenco dei prodotti e del materiale necessari, con il loro costo unitario;
            c) l'elenco dei centri, degli organismi o delle organizzazioni di produttori incaricati dell'esecuzione delle azioni.
            2. Entro trenta giorni dalla ricezione del programma, la Commissione può chiedere allo Stato membro tutte le
            modificazioni che ritenga opportune. Lo Stato membro adatta il programma per tener conto di tali domande.
            3. Il programma è definitivamente adottato dallo Stato membro entro il 31 gennaio 1997 e immediatamente
            trasmesso alla Commissione.
            I contratti o le convenzioni con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori ovvero i provvedimenti
            amministrativi presi dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi e organizzazioni, incaricati
            dell'esecuzione delle azioni, sono stipulati o adottati con decorrenza di effetti dal 1° marzo 1997.
            I contratti o le convenzioni possono avere durata pluriennale, fatti salvi eventuali adeguamenti connessi a
            programmi adottati successivamente approvati dalla Commissione.
            Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo messi a disposizione dalla Commissione.
            Il programma viene eseguito sotto la responsabilità dello Stato membro interessato.
            4. Sono ammissibili al finanziamento in base al presente regolamento le spese che risultano dal programma
            adottato dallo Stato membro previo adeguamento in conformità delle eventuali richieste della Commissione.
            Tuttavia le spese:
            - di esecuzione dei trattamenti di cui all'articolo 4,
            - di indennità da versare ai degustatori e di retribuzione del personale di laboratorio,
            sono prese a carico fino ad un massimo del 75 %.
            5. Le spese generali del contraente, comprese quelle degli eventuali subappaltatori, sono limitate al 2 % al
            massimo delle spese totali ammissibili.

            Articolo 11
            I trattamenti possono essere eseguiti dalle organizzazioni di produttori di olio d'oliva o dalle relative unioni
            riconosciute ai sensi dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE.
            Gli insetticidi da utilizzare contro la mosca dell'olivo, in caso di esecuzione dei trattamenti, devono essere
            impiegati mediante supporto di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni particolari e sotto la direzione degli
            organismi incaricati della prescrizione dei trattamenti, può essere autorizzato l'impiego di insetticidi secondo
            modalità diverse. Gli insetticidi e relative modalità d'uso devono essere tali da rendere non rivelabili residui
            nell'olio prodotto con olive provenienti dalle zone oleicole trattate.
            Sono altresì utilizzabili i metodi di lotta biologica integrata.

            Articolo 12
            I pagamenti relativi:
            - ai contratti e alle convenzioni stipulati dallo Stato membro con i centri, organismi o organizzazioni di cui
            all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), ovvero - ai provvedimenti amministrativi presi dallo Stato membro nei
            confronti di tali centri, organismi o organizzazioni,
            si effettuano su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e previa verifica da parte delle
            autorità competenti di tali documenti e del rispetto degli obblighi previsti.
            All'atto della firma del contratto o della convenzione, il contraente costituisce una cauzione di importo pari
            almeno al 4 % del valore del contratto o della convenzione, a garanzia della corretta esecuzione. Nel caso di
            contratti o convenzioni di durata biennale, la cauzione si calcola in base al valore di ogni anno del contratto.
            Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica, da parte dello Stato membro, dell'esecuzione delle azioni
            previste dal contratto o dalla convenzione entro i termini prescritti ovvero nel corso del periodo annuale
            considerato.
            All'atto della sottoscrizione del contratto o della convenzione, o dell'adozione del provvedimento amministrativo,
            possono essere versati anticipi nei limiti del 30 % dietro costituzione di una cauzione di importo equivalente.
            Può essere deciso il pagamento di ulteriori anticipi, dietro costituzione di una cauzione di importo equivalente, a
            condizione che lo Stato membro disponga dei documenti giustificativi delle spese effettuate con gli anticipi
            precedenti.
            La cauzione è svincolata soltanto:
            a) previa trasmissione allo Stato membro dei documenti giustificativi delle spese effettuate, e b) previa verifica di
            tali documenti e del rispetto degli obblighi previsti.
            Tuttavia, lo Stato membro interessato può rendersi garante per i centri e organismi di cui all'articolo 10,
            paragrafo 1, lettera c) aventi statuto di ente pubblico.
            In caso di incameramento, l'importo delle cauzioni è dedotto dalle spese del Fondo europeo agricolo di
            orientamento e garanzia, sezione garanzia.
            Ogni centro, organismo o associazione di produttori responsabili dell'esecuzione delle azioni presenta allo Stato
            membro, entro due mesi a decorrere dal termine fissato nel contratto per l'esecuzione delle azioni, un rapporto
            particolareggiato sull'utilizzazione degli stanziamenti comunitari attribuiti e sui risultati di tali azioni. In caso di
            superamento del termine di due mesi previsto per la presentazione del rapporto, viene trattenuto il 10 % del
            contributo comunitario, per azione, per ogni mese iniziato dopo la scadenza del suddetto termine. Le sanzioni
            sono dedotte dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

            Articolo 13
            Gli Stati membri produttori interessati dal programma applicano un sistema di controllo inteso a garantire che le
            azioni previste dal programma e per le quali è concesso un finanziamento siano correttamente eseguite. A tal fine
            essi eseguono:
            - controlli amministrativi e contabili concernenti la verifica dei costi sostenuti,
            - controlli, e in particolare sopralluoghi intesi a verificare la conformità dell'esecuzione delle azioni al contratto,
            alla convenzione o ai provvedimenti amministrativi.
            Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste, contestualmente alla trasmissione del
            programma di cui all'articolo 3.
            La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri qualsiasi modificazione del sistema di controllo ritenuta
            opportuna.
            Gli Stati membri interessati redigono un rapporto sull'esecuzione del programma e le misure di controllo messe in
            atto rispetto alle previsioni e lo trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° maggio 1998.

            Articolo 14
            Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
            Comunità europee.

            Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
            membri.
            Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1996.
            Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione


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