D.O.P. significa Denominazione di Origine
Protetta
Un olio D.O.P. offre al consumatore
- GARANZIA DI PROVENIENZA DA UNA AREA DEFINITA
- GARANZIA DI RISPONDENZA A DETERMINATI REQUISITI
DI QUALITA
- GARANZIA DI RISPONDENZA A DETERMINATI
PROCEDIMENTI PRODUTTIVI
L'olio extravergine della Coop LA PUGLIESE
un olio DELLA COLLINA DI BRINDISI
La denominazione di Origine Protetta
"Collina di Brindisi" è stata Riconosciuta con Regolamento CE 2132
del 1996

La Denominazione di Origine Protetta,
conferisce garanzia di qualità al prodotto poiché prevede l'osservanza
di regole ben precise.
Con il regolamento, la Comunità
Europea dispone che le condizioni ambientali e di coltura devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e devono essere atte a
conferire alle olive e all'olio derivato, le specifiche caratteristiche.
L'areale di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dell'olio extravergine di oliva della "Collina di Brindisi",
comprende i Comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino,
Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa
Castelli.
Gazzetta
ufficiale n. L 285 del 07/11/1996 PAG. 0009 - 0012
Testo:
REGOLAMENTO (CE) N. 2132/96 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1996 che
stabilisce, per il
1997, le
misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva
LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n.
1581/96 (2),
in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando
che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, una
percentuale
dell'integrazione alla produzione versata ai produttori oleicoli può essere
destinata al finanziamento di azioni intese
al
miglioramento della qualità della produzione oleicola di una regione; che, in
applicazione dell'articolo 4 del
regolamento
(CE) n. 1535/95 del Consiglio (3), l'1,4 % dell'integrazione alla produzione
assegnata ai produttori
di olio
d'oliva negli Stati membri produttori è stato devoluto al finanziamento di
azioni da svolgere in detti paesi ai
fini del
miglioramento della qualità dell'olio d'oliva;
considerando
che è opportuno precisare le modalità d'esecuzione e di controllo di dette
azioni; che è altresì
opportuno
definire i compiti che possono essere affidati alle organizzazioni di
produttori;
considerando
che è opportuno confermare le azioni previste per il 1996 per lasciare un'ampia
scelta secondo i
bisogni e le
possibilità di ogni Stato membro;
considerando
che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato di gestione
per i grassi,
HA ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
1. Il
presente regolamento precisa le azioni da svolgere nel periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre 1997 al fine di
migliorare la
qualità della produzione di olio d'oliva.
2. Le azioni
riguardano:
a) la lotta
contro la mosca dell'oliva (Dacus olease) ed eventualmente altri organismi
nocivi;
b) il
miglioramento delle modalità di trattamento degli oliveti, di raccolta,
conservazione e trasformazione delle
olive, nonché
il magazzinaggio degli oli prodotti;
c)
l'assistenza tecnica agli olivicoltori e ai frantoi nel corso della campagna
allo scopo di migliorare la qualità della
produzione e
della trasformazione delle olive sott'olio;
d)
l'istituzione o la gestione di locali di degustazione per valutare le
caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva
vergine;
e)
l'istituzione o la gestione, a livello regionale o provinciale, di laboratori di
analisi delle caratteristiche
fisiochimiche
dell'olio d'oliva;
f) la
collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di
ricerca sul miglioramento
qualitativo
dell'olio d'oliva.
Articolo
2
Le spese
relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate, in
particolare, con le risorse
provenienti
dalla trattenuta sull'aiuto alla produzione prevista dall'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 1535/95. Le
risorse per
il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto dell'importo
trattenuto in ciascuno Stato
membro
interessato.
Articolo
3
In base agli
importi disponibili, ogni Stato membro produttore stabilisce un programma
relativo alla totalità o ad
una parte
delle azioni di cui all'articolo 1.
Articolo
4
Per le azioni
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il programma comprende:
a) l'elenco
delle zone di produzione di olio d'oliva in cui la lotta contro la mosca
dell'olivo si deve considerare
prioritaria,
tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta
sulla qualità dell'olio
prodotto e
sulla quantità della produzione interessata dalle azioni;
b) qualora ciò
sia reso necessario da determinate situazioni regionali, l'elenco delle zone di
produzione dell'olio
d'oliva in
cui si deve considerare prioritaria la lotta contro altri organismi nocivi,
tenuto conto, in particolare, della
prevedibile
incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla
quantità della produzione
interessata
dalle azioni;
c) un
progetto per la costituzione o di conservazione di un sistema di controllo, di
allarme e di valutazione in
ciascuna zona
di produzione prioritaria; il sistema deve comprendere, in particolare:
- i metodi di
misurazione della produzione della mosca dell'olivo o di altri organismi nocivi,
- un
dispositivo per l'allarme e per la prescrizione del trattamento,
- mezzi di
formazione e di informazione dei produttori,
- mezzi di
valutazione del dispositivo d'allarme e degli effetti del trattamento;
d) un
progetto relativo ad un piano d'azione per l'esecuzione dei trattamenti
necessari in ciascuna zona di
produzione.
Articolo
5
Per quanto
riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il programma
comprende:
- un progetto
di corsi di formazione dei produttori per il trattamento degli olivi, il periodo
ottimale della raccolta
delle olive,
i metodi di raccolta e di trasformazione delle olive;
- un progetto
di formazione per i responsabili e il personale tecnico dei frantoi sui metodi
di conservazione e di
trasformazione delle olive, nonché sulla qualità e sul magazzinaggio degli oli
prodotti.
Articolo
6
Per le azioni
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il programma comprende la
descrizione dettagliata del
contenuto del
contratto di assistenza tecnica, la zona in cui si svolge l'azione, gli
obiettivi perseguiti e i mezzi per
realizzarli.
Articolo
7
Per le azioni
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), il programma specifica i
requisiti previsti per l'istituzione e
la gestione
dei locali di degustazione, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'allegato XII del regolamento
(CEE) n.
2568/91 della Commissione (1).
Articolo
8
Per le azioni
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), il programma comprende la
descrizione delle
determinazioni analitiche che si prevede di compiere e delle apparecchiature da
acquistare.
Articolo
9
Per le azioni
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), il programma comprende la
descrizione dettagliata della
ricerca
scientifica, dei suoi obiettivi e dei metodi nonché l'indicazione degli
organismi specializzati nella ricerca.
Articolo
10
1. Ogni Stato
membro interessato trasmette alla Commissione il programma delle azioni entro il
16 dicembre
1996.
Il programma
comprende, in particolare:
a) la
descrizione particolareggiata delle azioni previste, la loro durata e il loro
costo;
b) l'elenco
dei prodotti e del materiale necessari, con il loro costo unitario;
c) l'elenco
dei centri, degli organismi o delle organizzazioni di produttori incaricati
dell'esecuzione delle azioni.
2. Entro
trenta giorni dalla ricezione del programma, la Commissione può chiedere allo
Stato membro tutte le
modificazioni
che ritenga opportune. Lo Stato membro adatta il programma per tener conto di
tali domande.
3. Il
programma è definitivamente adottato dallo Stato membro entro il 31 gennaio
1997 e immediatamente
trasmesso
alla Commissione.
I contratti o
le convenzioni con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori
ovvero i provvedimenti
amministrativi presi dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi
e organizzazioni, incaricati
dell'esecuzione delle azioni, sono stipulati o adottati con decorrenza di
effetti dal 1° marzo 1997.
I contratti o
le convenzioni possono avere durata pluriennale, fatti salvi eventuali
adeguamenti connessi a
programmi
adottati successivamente approvati dalla Commissione.
Gli Stati
membri utilizzano i contratti tipo messi a disposizione dalla Commissione.
Il programma
viene eseguito sotto la responsabilità dello Stato membro interessato.
4. Sono
ammissibili al finanziamento in base al presente regolamento le spese che
risultano dal programma
adottato
dallo Stato membro previo adeguamento in conformità delle eventuali richieste
della Commissione.
Tuttavia le
spese:
- di
esecuzione dei trattamenti di cui all'articolo 4,
- di indennità
da versare ai degustatori e di retribuzione del personale di laboratorio,
sono prese a
carico fino ad un massimo del 75 %.
5. Le spese
generali del contraente, comprese quelle degli eventuali subappaltatori, sono
limitate al 2 % al
massimo delle
spese totali ammissibili.
Articolo
11
I trattamenti
possono essere eseguiti dalle organizzazioni di produttori di olio d'oliva o
dalle relative unioni
riconosciute
ai sensi dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE.
Gli
insetticidi da utilizzare contro la mosca dell'olivo, in caso di esecuzione dei
trattamenti, devono essere
impiegati
mediante supporto di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni particolari e
sotto la direzione degli
organismi
incaricati della prescrizione dei trattamenti, può essere autorizzato l'impiego
di insetticidi secondo
modalità
diverse. Gli insetticidi e relative modalità d'uso devono essere tali da
rendere non rivelabili residui
nell'olio
prodotto con olive provenienti dalle zone oleicole trattate.
Sono altresì
utilizzabili i metodi di lotta biologica integrata.
Articolo
12
I pagamenti
relativi:
- ai
contratti e alle convenzioni stipulati dallo Stato membro con i centri,
organismi o organizzazioni di cui
all'articolo
10, paragrafo 1, lettera c), ovvero - ai provvedimenti amministrativi presi
dallo Stato membro nei
confronti di
tali centri, organismi o organizzazioni,
si effettuano
su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e previa
verifica da parte delle
autorità
competenti di tali documenti e del rispetto degli obblighi previsti.
All'atto
della firma del contratto o della convenzione, il contraente costituisce una
cauzione di importo pari
almeno al 4 %
del valore del contratto o della convenzione, a garanzia della corretta
esecuzione. Nel caso di
contratti o
convenzioni di durata biennale, la cauzione si calcola in base al valore di ogni
anno del contratto.
Lo svincolo
della cauzione è subordinato alla verifica, da parte dello Stato membro,
dell'esecuzione delle azioni
previste dal
contratto o dalla convenzione entro i termini prescritti ovvero nel corso del
periodo annuale
considerato.
All'atto
della sottoscrizione del contratto o della convenzione, o dell'adozione del
provvedimento amministrativo,
possono
essere versati anticipi nei limiti del 30 % dietro costituzione di una cauzione
di importo equivalente.
Può essere
deciso il pagamento di ulteriori anticipi, dietro costituzione di una cauzione
di importo equivalente, a
condizione
che lo Stato membro disponga dei documenti giustificativi delle spese effettuate
con gli anticipi
precedenti.
La cauzione
è svincolata soltanto:
a) previa
trasmissione allo Stato membro dei documenti giustificativi delle spese
effettuate, e b) previa verifica di
tali
documenti e del rispetto degli obblighi previsti.
Tuttavia, lo
Stato membro interessato può rendersi garante per i centri e organismi di cui
all'articolo 10,
paragrafo 1,
lettera c) aventi statuto di ente pubblico.
In caso di
incameramento, l'importo delle cauzioni è dedotto dalle spese del Fondo europeo
agricolo di
orientamento
e garanzia, sezione garanzia.
Ogni centro,
organismo o associazione di produttori responsabili dell'esecuzione delle azioni
presenta allo Stato
membro, entro
due mesi a decorrere dal termine fissato nel contratto per l'esecuzione delle
azioni, un rapporto
particolareggiato sull'utilizzazione degli stanziamenti comunitari attribuiti e
sui risultati di tali azioni. In caso di
superamento
del termine di due mesi previsto per la presentazione del rapporto, viene
trattenuto il 10 % del
contributo
comunitario, per azione, per ogni mese iniziato dopo la scadenza del suddetto
termine. Le sanzioni
sono dedotte
dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione
garanzia.
Articolo
13
Gli Stati
membri produttori interessati dal programma applicano un sistema di controllo
inteso a garantire che le
azioni
previste dal programma e per le quali è concesso un finanziamento siano
correttamente eseguite. A tal fine
essi
eseguono:
- controlli
amministrativi e contabili concernenti la verifica dei costi sostenuti,
- controlli,
e in particolare sopralluoghi intesi a verificare la conformità dell'esecuzione
delle azioni al contratto,
alla
convenzione o ai provvedimenti amministrativi.
Essi
informano la Commissione delle misure di controllo previste, contestualmente
alla trasmissione del
programma di
cui all'articolo 3.
La
Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri qualsiasi modificazione del
sistema di controllo ritenuta
opportuna.
Gli Stati
membri interessati redigono un rapporto sull'esecuzione del programma e le
misure di controllo messe in
atto rispetto
alle previsioni e lo trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° maggio
1998.
Articolo
14
Il presente
regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità
europee.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a
Bruxelles, il 6 novembre 1996.
Per la
Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione